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Professioni sanitarie

Deroga vincolo esclusività, Regioni: come applicare la norma

di Redazione

Prestazioni professionali solo al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza e obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. La Commissione Salute ha elaborato un documento per una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative introdotte dal Dl 34/2023 (cosiddetto Decreto Bollette) sul tema della libera professione per le professioni sanitarie.

Niente intramoenia per gli infermieri. Il documento delle Regioni

Professioni sanitarie, dalle Regioni i chiarimenti sull'applicazione della deroga al vincolo di esclusività

Il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” cancella - fino al 31 dicembre 2025 - l'incompatibilità del cumulo di impiego (il cosiddetto vincolo di esclusività) per gli infermieri e per tutti gli altri professionisti sanitari di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

A fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa la commissione Salute ha elaborato un documento che intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, nonché per le aziende ed enti del SSN, di effettuare, nell’ambito del quadro qui delineato, scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.

Nel documento vengono, dunque, chiariti gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l’inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Prestazioni professionali solo al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza

Innanzitutto, il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale “intramoenia”, per l’esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa, chiariscono le Regioni.

Va invece ritenuto ammissibile - scrivono le Regioni - il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate.

Risulta altresì possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti. Inoltre, in base ad una interpretazione letterale della norma, si deve ritenere non possa essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione dell’Azienda datore di lavoro.

Da sottolineare anche che la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione.

Le attività consentite

Pur non essendo indicato dalla norma - si legge nel documento - si ritiene che le attività che possono essere esercitate al di fuori dell’orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio nelle aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità siano esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio.

Ne discende, quindi, che per gli incarichi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui sopra continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità.

La procedura di autorizzazione

Il secondo comma dell’articolo 3-quater del D.L 127/2021 stabilisce l’obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. Tale autorizzazione - sottolinea il documento - va, peraltro, intesa estensivamente, cioè riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro.

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